Le parti presentano domanda di cosituzione dell'unione civile.
Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale di stato civile redige un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente).
Entro 30 giorni, l'ufficiale di stato civile effettua le verifiche previste dalla legge.
Nei successivi 180 giorni le parti devono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la celebrazione dell'unione civile. L’unione è registrata nei registri dello stato civile.
Nel caso in cui sia necessaria la presenza di un interprete per la dichiazione di costituzionje dell'unione e per la celebrazione dell'unione, le parti devono indicati i suoi dati anagrafici e allegare una copia del documento di identità.
Cognome
Al momento della costituzione dell’unione le parti possono indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile.
Regime patrimoniale
Le parti possono accordarsi sulla legge applicabile ai beni relativi all'unione civile, scegliendo tra:
- il Paese in cui uno o entrambi hanno la loro «residenza abituale»;
- il Paese di cittadinanza di uno dei coniugi o partner;
- il Paese ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
Qualora la coppia non compia alcuna scelta, è applicabile la legge dello Stato in cui l'unione registrata è stata costituita.
Effetti
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall'unione civile discendono:
- l’obbligo di assistenza morale e materiale;
- l’obbligo di coabitazione;
- l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
- l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.
Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.
Diritto successorio e reversibilità
Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).